Ordinanza n.175 del 2008

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 175

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-                Franco                                     BILE                                       Presidente

-                Giovanni Maria                         FLICK                                     Giudice

-                Francesco                                AMIRANTE                                  "

-                Ugo                                         DE SIERVO                                  "

-                Paolo                                      MADDALENA                              "

-                Alfio                                        FINOCCHIARO                            "

-                Alfonso                                    QUARANTA                                 "

-                Franco                                     GALLO                                        "

-                Luigi                                        MAZZELLA                                  "

-                Gaetano                                   SILVESTRI                                   "

-                Sabino                                     CASSESE                                     "

-                Maria Rita                                SAULLE                                       "

-                Giuseppe                                  TESAURO                                    "

-                Paolo Maria                             NAPOLITANO                             "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica) promosso con ordinanza dell’11 luglio 2007 dal Tribunale ordinario di Belluno nel procedimento civile vertente tra Dal Pont Christian e l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale ordinario di Belluno ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica), per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il giudizio di opposizione è stato promosso da Christian Dal Pont, contro il decreto emesso il 15 aprile 2005, con cui, su ricorso dell’A.t.e.r. di Belluno, gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.404,47, a titolo di canoni ed oneri accessori relativi all’alloggio sito in Belluno, via Caduti del lavoro 29, locatogli dall’A.t.e.r.;

che l’opponente ha eccepito l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per essere stato lo stesso notificato il 29 novembre 2005, ben oltre il termine di sessanta giorni, previsto in via generale dall’art. 644 del codice di procedura civile, dalla data di emissione del decreto;

che il giudice a quo rileva che l’art. 32 del regio decreto n. 1165 del 1938 non prevede alcun termine massimo per la notifica del decreto, e non richiama l’art. 644 cod. proc. civ.;

che, sotto il profilo della rilevanza, il Tribunale di Belluno assume che, ove la questione fosse fondata, l’eccezione dell’opponente dovrebbe essere accolta, con conseguente declaratoria d’inefficacia del decreto;

che, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente richiama la sentenza n. 159 del 1969, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del richiamato art. 32, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui la norma fissava, per il pagamento dei canoni scaduti e per l’opposizione al decreto ingiuntivo, termini diversi da quelli previsti in via ordinaria dall’art. 641 cod. proc. civ., nonché la successiva sentenza n. 203 del 2003 che, ricollegandosi alla precedente, ha affermato essere estesa al giudizio in esame la disciplina codicistica sui termini per le opposizioni ad ingiunzione;

che, secondo il rimettente, in assenza di specifica previsione normativa in contrario, però, il precedente non è sufficiente a supportare l’applicazione dell’art. 644 cod. proc. civ., al procedimento speciale previsto in materia di edilizia residenziale;

che la mancata previsione di un termine per la notifica del decreto comporta che l’ingiunto possa vedersi notificato il decreto anche molto tempo dopo la sua emissione, con ingiustificata disparità di trattamento rispetto al destinatario di ordinario decreto ingiuntivo, soggetto invece a precise cadenze processuali, senza che tale trattamento possa essere spiegato in virtù della specialità del procedimento o per garantire il perseguimento degli scopi di pubblico interesse dell’istituto creditore;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione, per non avere il Tribunale rimettente evidenziato le ragioni per cui la disciplina del codice di procedura civile non sarebbe applicabile al giudizio di opposizione all’ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 32 del regio decreto n. 1165 del 1938, con ciò rendendosi inottemperante al dovere di ricercare un’opzione interpretativa della norma conforme a Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale che, in materia, ha dichiarato applicabili i princípi generali;

che, in ogni caso, secondo la difesa erariale, la questione è manifestamente infondata sulla base dell’interpretazione adeguatrice desumibile dalla sentenza n. 159 del 1969 della Corte costituzionale.

Considerato che il Tribunale ordinario di Belluno dubita della legittimità costituzionale dell’art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica), nella parte in cui non prevede un termine massimo per la notificazione, al conduttore moroso di alloggio di edilizia economica e popolare, del decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni, a pena di inefficacia dello stesso, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il giudice rimettente assume che la mancata previsione del termine comporta che l’ingiunto, nello speciale procedimento di cui all’art. 32 del regio decreto citato, possa vedersi notificato il decreto anche molto tempo dopo la sua emissione, con ingiustificata disparità di trattamento rispetto al destinatario di ordinario decreto ingiuntivo, soggetto invece a precise cadenze processuali, senza che tale trattamento possa essere spiegato in virtù della specialità del procedimento o per garantire il perseguimento degli scopi di pubblico interesse dell’Istituto creditore;

che lo stesso giudice aggiunge testualmente che «non appare che la pronuncia del 1969 attinente ai termini per l’opposizione sia da sola sufficiente a supportare un’interpretazione che conduca all’applicazione dell’art. 644 cod. proc. civ. al procedimento speciale previsto per l’edilizia residenziale pubblica, in assenza di una specifica previsione normativa»;

che tale proposizione resta al livello di mera affermazione e il remittente non si dà carico di esaminare le stesse precisazioni offerte da questa Corte, con la successiva giurisprudenza, che partono dalle affinità della procedura oggi in esame, con la disciplina generale del procedimento per ingiunzione;

che questa Corte – pur nel soffermarsi sulle peculiarità del procedimento di cui all’art. 32 del regio decreto n. 1165 del 1938, in comparazione con l’ordinario procedimento per convalida di sfratto – ha sottolineato le maggiori affinità di tale procedura con quella per ingiunzione, tanto che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 32, nelle parti in cui, per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo, fissa termini diversi e notevolmente più brevi di quelli stabiliti dall'art. 641 del codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo (sentenza n. 159 del 1969);

che l’affinità con il procedimento di ingiunzione ha indotto la Corte, in altre occasioni, ad invitare i giudici rimettenti ad interpretazioni costituzionalmente orientate dell’art. 32, anche alla luce dei propri precedenti arresti, in ordine, ad esempio, alla revocabilità del decreto ingiuntivo in presenza dell’adempimento effettuato nel corso del giudizio di opposizione e all’estensione quanto più possibile della revoca della provvisoria esecuzione (sentenza n. 419 del 1991), nonché riguardo alla proponibilità dell’opposizione tardiva (sentenza n. 203 del 2003 e ordinanza n. 227 del 2006);

che con la richiamata sentenza n. 203 del 2003 questa Corte ha enunciato che «l’affermazione secondo cui contro il decreto previsto dalla norma impugnata non sarebbero proponibili le opposizioni tardive di cui agli art. 650 e 668 cod. proc. civ. è del tutto priva di motivazione» ed ha aggiunto che «il rimettente non esplora la possibilità di pervenire invece ad una soluzione positiva del problema, nella prospettiva dischiusa dalla sentenza n. 159 del 1969, che ha esteso al giudizio in esame la disciplina del codice di procedura civile relativa ai termini per le opposizioni ad ingiunzione»;

che il giudice a quo aveva l’onere di interrogarsi se la ritenuta applicabilità dei termini della procedura d’ingiunzione al procedimento speciale previsto dall’art. 32 del regio decreto n. 1165 del 1938, anche a preferenza dei più ristretti termini previsti dalla norma speciale, non comportasse, quasi di conseguenza necessaria, l’applicabilità di termini non previsti da quest’ultimo, come quello della notificazione del decreto ingiuntivo previsto a pena d’inefficacia dall’art. 644 cod. proc. civ., specie ove sia da salvaguardare – a preferenza di ogni peculiarità della materia della edilizia sociale – l’esigenza di certezza in merito al diritto del creditore ed alla soggezione del debitore ad un provvedimento che incide nella propria sfera giuridica, tanto più che, nel meccanismo dell’art. 32, al mancato pagamento delle somme riportate dal decreto ingiuntivo segue lo sfratto;

che, in presenza di tali precedenti giurisprudenziali, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione, per non avere il giudice rimettente adempiuto l’obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata (ordinanze n. 343 e n. 70 del 2007).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Belluno, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2008.